«In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni».

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 2171/2022 del dì 03/10/2022, si è pronunciata, in tema di condominio, in merito al rapporto tra prima e seconda convocazione assembleare e segnatamente con riferimento alla non corretta redazione del verbale relativo alla prima adunanza.

Il provvedimento gravato aveva definito, con rigetto delle domande attoree e consequenziale condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di due delibere assembleari delle quali si chiedeva dichiararsi la nullità e/o l’annullabilità.

A dire del condòmino impugnante, per quel che in questa sede interessa, non essendo stato correttamente verbalizzato lo svolgimento dell’assemblea di prima convocazione (nella specie nel processo verbale non era stato riportato l’ordine del giorno, dandosi atto del mancato raggiungimento del numero legale per la regolare costituzione dell’assemblea, salvo poi aggiungere che la stessa era andata deserta), la seconda riunione assembleare avrebbe dovuto considerarsi come un’adunanza di prima convocazione col conseguente dovuto rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all’art. 1136, primo comma c.c.

La Corte fiorentina non ha condiviso la tesi sostenuta dal condòmino appellante ed ha, pertanto, rigettato in parte qua il gravame interposto.

A tal fine, il Collegio del merito ha richiamato e condiviso l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale «in tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni» (Cass. n. 24139/2009; vedi anche Cass. n. 22685/2014 e prima ancora Cass. n. 3862/1996 e Cass. n. 12008/1998).

La prima infruttuosa convocazione costituisce, pertanto, condizione di legittimità della convocabilità della seconda; la sede di accertamento di tale condizione è l’assemblea successiva.

In concreto sarà sufficiente un’informativa verbale da parte dell’amministratore tanto nel caso di completa diserzione della prima convocazione, quanto nel caso di insufficiente partecipazione in relazione al numero e al valore delle quote. La dichiarazione dell’amministratore, infatti, «consente anche ai condomini presenti di operare la relativa verifica, di chiedere chiarimenti anche in ordine alla regolare costituzione della assemblea in corso, di formulare osservazioni e quant’altro» (Cass. n. 13004/2013). Non è quindi necessaria la verbalizzazione dell’esperimento a vuoto della riunione in prima convocazione, poiché la verbalizzazione della seconda convocazione alla data prevista rende evidente che la prima è andata deserta.

In applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, il Collegio fiorentino ha accertato che, nella fattispecie sottoposta a gravame, la verifica dell’inutile esperimento della prima adunanza è stata effettuata proprio dall’assemblea in seconda convocazione, come   emerge dal verbale in atti. I verbali delle due assemblee, infatti, sono stati redatti in un unico contesto: segnatamente quello dell’assemblea riunitasi in seconda convocazione segue quello dell’assemblea in prima convocazione.

I Giudici del gravame hanno accertato che nell’ultimo processo verbale l’amministratore ha dato atto che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta. Dallo stesso verbale, sottoscritto da tutti i condomini presenti, nonché dall’amministratore, non risulta alcuna contestazione alle informazioni rese dall’amministratore in ordine all’esito della prima convocazione dell’adunanza.

In conclusione si può affermare che una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, si può omettere di verbalizzare il negativo esperimento della prima convocazione, purché nel verbale della seconda riunione si dia atto del mancato raggiungimento del quorum alla precedente.

La Corte d’appello di Firenze, sulla scorta delle superiori motivazioni, ha rigettato la doglianza relativa alla nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate, riformando la sentenza appellata solo nella parte in cui il primo Giudice aveva condannato l’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c.