«In tema di condominio negli edifici, la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea di condominio non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza richiesta dalla legge. Di conseguenza, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l’eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano invalidità delle delibere assembleari».

Con la sentenza n. 2320/2023, pubblicata il 14/07/2023, la Corte d’appello di Milano ha riaffermato l’univoco orientamento della Suprema Corte secondo il quale, non essendo la nomina del presidente e del segretario prevista da alcuna norma, le eventuali formalità riconducibili alla nomina di detti organi non inficiano la validità delle delibere.

Il primo Giudice si era pronunciato sull’impugnazione di una delibera assembleare, proposta dal condòmino Tizio, con la quale l’assemblea aveva ratificato tutti gli atti precedentemente compiuti dall’amministratore. Tale ratifica si era resa necessaria in seguito all’opposizione di un decreto ingiuntivo proposta dallo stesso condòmino Tizio in seno alla quale era stato eccepito il difetto di legitimatio ad processum dell’amministratore in ordine alla nullità della procura alle liti, poiché rilasciata dalla persona fisica e non dalla società che, in base ad una precedente delibera e a dire dell’opponente, sarebbe stata l’effettivo amministratore.

A sostegno dell’impugnazione della delibera, il condòmino Tizio sosteneva che l’assemblea aveva impropriamente ratificato l’operato dell’amministratore Caio persona fisica, poiché l’effettivo amministratore del condominio era la società s.a.s. della quale Caio era socio accomandante. A parere dell’impugnante la delibera era invalida anche per i seguenti motivi: il verbale era stato sottoscritto solo dall’amministratore e non anche dal presidente e dal segretario e non aveva rispettato il requisito della forma previsto per sanare e ratificare la procura alle liti di cui al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; con la delibera impugnata era stato attuato un accordo in frode alla legge, atteso che i compensi destinati all’amministratore erano stati incassati per suo conto dalla società s.a.s. della quale lo stesso era socio accomandante; si era determinato pertanto un rapporto trilaterale nel contratto di mandato in violazione dei principi di buona fede, di legittimo affidamento dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici non essendo chiaro chi fosse realmente l’amministratore di condominio; da ultimo l’impugnante riteneva nulla la delibera oggetto di giudizio in punto di nomina dell’amministratore in quanto sostitutiva di una precedente senza che tale argomento fosse posto all’ordine del giorno e senza che la sostituzione fosse stata espressa dalla volontà condominiale in maniera chiara ed esplicita.

Il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree sostenendo che la delibera oggetto di impugnazione rientrasse nel novero delle delibere annullabili, ma non di quelle nulle; riteneva pertanto tardiva l’impugnazione proposta.

La sentenza veniva censurata sotto tre profili: l’appellante riteneva erronea la decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva ritenuto la delibera impugnata annullabile e non nulla nonostante fossero state sollevate molteplici questioni di nullità; in ogni caso, anche volendo sostenere l’annullabilità della decisione assembleare, il Tribunale non aveva considerato l’interruzione di tutti i termini di natura processuale e sostanziale nel periodo di emergenza sanitaria Covid.

La Corte d’appello, trattando congiuntamente i primi due motivi d’appello, dopo ampia dissertazione sul tema delle deliberazioni nulle o annullabili e dopo aver ritenuto non sussistente alcun dubbio sulla rappresentanza del Condominio da parte di Caio persona fisica e non della società s.a.s., affronta il tema relativo alla mancanza di firma del verbale da parte del presidente e del segretario.

La questione, alquanto significativa, non è nuova in quanto sulla stessa si è più volte pronunciata la Suprema Corte.

Il Collegio ambrosiano che ha emesso la sentenza in rassegna, richiamando il risalente orientamento giurisprudenziale sul punto (Cass. n. 5709/1987 che ha riaffermato il principio di cui alla pronuncia Cass. n. 4615/1980), ha chiarito e ribadito che la nomina del presidente e del segretario non è prevista da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente per la validità delle deliberazioni, la maggioranza prescritta dalla legge.

La mancata nomina di un presidente e di un segretario o l’eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano pertanto l’invalidità delle delibere assembleari, ragion per cui la mancata sottoscrizione del verbale oggetto di impugnativa da parte del presidente e del segretario non è affatto motivo di nullità (in dottrina cfr G. Branca, “Comunione Condominio negli edifici”, Libro terzo: Proprietà art. 1100-1139, Roma, 1972, V Ed. Zanichelli Editore, pag. 639, secondo il quale «Normalmente, appena riuniti i condomini, si nomina un presidente dell’assemblea, che redigerà la discussione dopo aver constatato la presenza del numero minimo prescritto di partecipanti (…) però non credo che la nomina del presidente sia obbligatoria a pena di inammissibilità»; in senso contario Terzago, “Il condominio”, Milano 2000, IV ed., pag. 264).

Tale principio è stato meglio esplicitato di recente dal Supremo Collegio con ordinanza n. 27163/2017 e successivamente con sentenza n. 22958/2022. Con l’ultimo di questi provvedimenti è stato precisato che la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea di condominio, nel regime antecedente all’introduzione dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 6, (avvenuta in forza del D.L. n. 104 del 2020, convertito in L. n. 126 del 2020, ove si è previsto che, in caso di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini), non era prescritta da alcuna norma a pena di nullità, seppur menzionata nell’art. 67 disp. att. c.c., previgente comma 2 (sul punto cfr M. Tarantino, “L’Assemblea in videoconferenza: profili di opportunità, criticità applicative e rischi di invalidità” in SSM, “Comunione e condominio”, Quaderno 3, Roma, 2021, pagg. 165 e ss.).

In applicazione dei principi enunciati dagli Ermellini, la Corte d’appello di Milano ha statuito che la mancata nomina del Presidente e del Segretario non è affatto motivo di nullità e, ritenendo assorbito il terzo motivo dal rigetto dei primi due, ha rigettato l’appello proposto dal condòmino Tizio.