Il “divieto” all’uso del parcheggio per la sosta della roulotte, camper, furgoni, barche, etc.


La disciplina dell’uso del parcheggio è rimessa all’autonomia privata delle parti.

In astratto non costituisce illecito parcheggiare una roulotte e/o dei camper nell’area comune, a meno che il regolamento condominiale non pone, all’uopo, delle limitazioni o dei divieti di sorta.

In proposito è stato affermato che un’area esterna comune adibita a parcheggio di veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata anche per parcheggiavi delle roulotte o dei camper, se non dei rimorchi per imbarcazioni marittime, trattandosi di un uso particolare della cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l’uso paritario da parte degli altri condomini[1].

In particolare, per “pari uso“, in questo caso, deve intendersi non l’uso identico in concreto (atteso che l’identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa), bensì l’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio.

Ne discende che se deve ritersi lecita la deliberazione adottata dall’assemblea condominiale con la quale si provvede alla integrazione del regolamento attraverso una norma che prescriva l’applicazione di strisce gialle per delimitare l’area di parcheggio (modalità relativa alla disciplina d’uso), altrettanto non può ritenersi laddove la decisione postuli il divieto di parcheggio, negli anzidetti stalli, in ordine a determinati beni (quali, ad esempio, una roulotte), perché una simile statuizione importerebbe un limite di utilizzo[2].

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[1] ex multis, Cassazione Civile 9649/1988.

[2] Legittimabile solamente in forza di titolo e/o giustificazione sostanziale addotta per motivi di sicurezza e/o decoro apprezzabili o in ragione di decisione da assumersi unanimemente.