La Suprema corte, nel corso del tempo, ha avuto modo di chiarire che, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 codice civile, sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini -, sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno[1].
Di conseguenza, la delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, preveda l’uso turnario stante l’impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati (anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l’area parcheggio loro riservata), non si pone in contrasto con l’art. 1102 codice civile, ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune.
Infatti, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento[2].
L’assemblea dei condomini[3], può stabilire, quindi, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, ogni qual volta non sia possibile l’uso simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali.
L’essenza stessa del turno richiede che, nel corso del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia l’esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con mezzi e strumenti che ne facciano venire meno l’avvicendamento nel godimento o inducano alla incertezza del suo avverarsi[4].
Pertanto, la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l’utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, non si pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini all’uso del bene comune e non comporta una violazione dell’art. 1138 codice civile.
Per contro, non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni, senza subire alcuna interferenza esterna.
In altri termini, il parcheggio turnario in favore di ciascun condomino si legittima anche se il condòmino a cui va “ruotato” non possieda un’autovettura.
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[1] Cassazione Civile 19-1-2006 n. 972; 9-11-1998 n. 11268
[2] Cassazione civile 3-12-2010 n. 24647; Cassazione civile 4-12-1991 n. 13036
[3] Alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione (Cass. Civ. 11-1-2012 n. 144; Cass. Civ. 22-3-2007 n. 6915).
[4] Cassazione civile 10-1-1981 n. 243