Con l’evoluzione della tecnologia, rispetto alla locomozione di autovetture alimentate a GPL, è stato anche disciplinato – con il D.M. 22 novembre 2002 – il parametro di tali autoveicoli all’interno delle autorimesse condominiali, previo richiamo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 intitolato “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.

Il conseguimento del “certificato di prevenzione antincendio”, ovvero l’esecuzione dei lavori necessari di messa in sicurezza del locale cantinato per consentirne ex lege utilizzo come autorimessa privata, costituisce e costituiscono un obbligo imperativo ed ineludibile di legge posto a carico della predetta compagine[1].

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTINCENDIO

1) Legge 26 luglio 1965 n. 966; “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi a personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento”:  cfr, articoli 1, 2 e 3, ultimo comma;

2) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio”, art. 1, 2, 3 8

2.1.) D.M. 16/2/1982, artt. 92, 94 e 95

3) D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59“; cfr artt. 1, 2 e 3;

4) D.Lgvo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229“; cfr art. 16;

5) D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151[2] “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a noma del’art. 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; cfr, art. 1 e ss. e allegato I, Nn 74 e 75;

6)  art. 1120 cod. civ.. Innovazioni

7) art. 1135 cod. civ. “Attribuzioni dell’Assemblea dei condomini”

10) artt. 14, 17, 19, 28, 32, 41, 42, 43, 97, 98 e 118 Costituzione

11) L. 241/1990

12) Decreto Ministeriale del 15 maggio 2020, rubricato “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

13) lettera circolare del 05/11/2018 n. 2, protocollo n. 15000 intitolato “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”

14) D.M. 16 maggio 1987 “Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione”

15) D.M. 25 FEBBRAIO 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n. 246 concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione

 

CPI ALTEZZA EDIFICIO

La normativa antincendio distingue le disposizioni da adottare negli edifici di civile abitazione a seconda del L.P. (Livello di Prestazione) che presenta il condominio. Le diverse strutture si distinguono in edifici di tipo:

  • A (L.P. 0), se l’altezza antincendi va dai 12 ai 24 metri;
  • B e C (L.P. 1), se l’altezza antincendi va da 24 a 54 metri;
  • D (L.P. 2), se l’altezza antincendi va da 54 a 80 metri;
  • E (L.P. 3), se è superiore a 80 metri.

A seconda del tipo di edificio e del livello di prestazione, sarà necessario adottare delle specifiche disposizioni. È possibile consultarle con le tabelle riportate all’Allegato 1 del Decreto 25/05/2019.

 

SCADENZE TEMPORALI

Si precisa inoltre che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la circolare DCPREV prot. 6655 del 09/12/2020 informa che la Legge 27 novembre 2020 n. 159, recante conversione con modificazione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recanti “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione delle direttive (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, di cui di particolare interesse per l’attività di prevenzione incendi è l’art. 3 bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che modifica il comma 2 e introduce il comma 2 sexies all’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Il sopra citato art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” riporta: 103, comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza… omissis. 103, comma 2sexies: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 (ndr. 4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

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[1] cfr, punto 92, 94, 95 D.M. 16 febbraio 1982, punto 92

[2] Per un maggiore approfondimento della normativa in esame rispetto la fattispecie delle autorimesse condominiali, si segnala: Pasquale Labate, I profili Giuridici del CPI, 14.02.2012 in lex24 Ambiente&Sicurezza, di cui si riporta, di seguito, lo stralcio introduttivo: “Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ha richiesto che per l’esercizio di alcune attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco siano rispettate le prescrizioni fornite dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza. Questa rispondenza alle normativa in materia di antincendio è attestata dal certificato di prevenzione incendi disciplinato dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006. Tuttavia, proprio per l’entrata in vigore del regolamento n. 151/2011, è opportuno che siano chiarite alcune ambiguità sulla natura dello stesso CPI, infatti, la sua stessa definizione di certificato ha fatto pensare a questo atto come a un atto amministrativo di mera certificazione”.