La colonnina di ricarica auto elettriche è dispositivo presente su strada presso i quali è possibile effettuare il pieno di energia alle batterie della vettura.

Le colonnine possono essere installate da fornitori di energia e gestori di rete nelle strade pubbliche oppure nei parcheggi pubblici situati presso gli aeroporti o le stazioni ferroviarie, ma possono essere anche installate da privati e, in quanto tali, allacciate alla rete locale e presenti presso le abitazioni, i posteggi dei negozi, dei ristoranti, degli hotel e così via.

LA disciplina normativa sulle colonnine è ancora frammentata. Il decreto Sviluppo, Dl 83/2012, ha modificato l’articolo 4, Dpr 380/2001 inserendo due commi, 1 bis e 1 ter. Quest’ultimo, in particolare, aveva previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai Comuni di adeguare entro il 1° giugno 2014, il proprio regolamento edilizio. Previsione successivamente prorogata al 31 dicembre 2017 con il Dlgs 257/2016 che ha previsto “l’obbligo di installazione per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali“. Successivamente sono intervenuti la legge di Bilancio 2019, il Dlgs 48/2020 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE e, infine, il decreto Rilancio 34/2020, convertito con la legge 77/2020.

In particolare, il Dlgs 48/2020 ha previsto l’installazione di almeno un punto di ricarica in tutti gli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto. Nello specifico le previsioni sono quelle appresso determinate:

  • per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di 10 posti auto, arriva l’obbligo di predisporre le infrastrutture di canalizzazione che permettano in futuro di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, questo obbligo, nel caso specifico delle ristrutturazioni importanti, scatta se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all’edificio o le infrastrutture elettriche dell’immobile stesso. Se il garage non è interno all’immobile, ma è adiacente ad esso, le prescrizioni sopra descritte valgono se la ristrutturazione interessa il garage o le sue infrastrutture elettriche (non si fa riferimento, come nel caso precedente, alle infrastrutture elettriche dell’edificio, bensì a quelle del solo parcheggio);
  • per gli edifici non residenziali, l’obbligo di installazione di colonnine o di predisposizione al futuro inserimento di punti di ricarica scatta negli edifici non residenziali di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni importanti, sempre di immobili non residenziali, quando vi sono più di 10 posti auto. In questi casi va installata almeno una colonnina e, per almeno un posto auto ogni cinque, vanno predisposte le infrastrutture necessarie (canalizzazioni e condotti per cavi elettrici) per poter successivamente implementare i punti di ricarica. In particolare, questi obblighi, relativamente alle ristrutturazioni importanti, scattano se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all’edificio o le infrastrutture elettriche dell’immobile stesso. Se l’autorimessa non è interna all’immobile, ma è adiacente ad esso, le prescrizioni sopra descritte valgono se la ristrutturazione interessa il garage o le sue infrastrutture elettriche (non si fa riferimento, come nel caso precedente, alle infrastrutture elettriche dell’edificio, bensì a quelle della sola autorimessa). Indipendentemente dalle ristrutturazioni e dalle nuove costruzioni, a partire dal 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali con più di 20 posti auto deve essere installato almeno un punto di ricarica. A tale proposito, i regolamenti edilizi devono stabilire che, sia in caso di ristrutturazioni che di nuove costruzioni, sia per edifici residenziali che non residenziali, per il conseguimento dei relativi titoli abilitativi – a partire dal 9 dicembre 2020 – devono essere rispettate le prescrizioni che il Dlgs 48/2020 ha stabilito per l’installazione delle tecnologie di ricarica di veicoli elettrici.

Nell’ambito condominio va, in particolare, menzionata l’articolo 17 quinques del Dl 83/2012, commi 2 e 3, il quale prevede che “Fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del Codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, primo, secondo e terzo comma del Codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del Codice civile”.

Si tratta di una maggioranza molto agevolate che, tra l’altro, può anche difettare, consento così al singolo condòmino di provvedere egli stesso all’installazione delle colonnine elettrice nel parcheggio condominiale, purché ciò avvenga nel rispetto delle previsioni portate dall’art. 1120, secondo comma, codice civile, vale a dire non si tratti di un’opera che: danneggi le parti comuni,  alteri la sicurezza e il decoro dell’edificio, ostacoli altri comproprietari nell’uso delle parti comuni.

Peraltro, la realizzazione delle colonnine elettriche viene considerato quale intervento all’interno di quelli funzionali all’efficientamento energetico, il quale, in quanto tale, sconta un beneficio fiscale di base pari al 50% del costo sostenuto[1].

Lo stesso Decreto Rilancio, in tema di Superbonus, ha inserito le  colonnine elettriche per il parcheggio condominiale tra gli “interventi trainati”, assegnando nuovi tetti di rimborsabilità, quali quelli appresso riportati:

  • € 2.000 per edifici unifamiliari/unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di accessi autonomi dall’esterno;
  • € 1.500 per edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • € 1.200 per edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

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[1] La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% sulle spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Nello specifico, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. E che consentano il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza fino a 22 kW, esclusi quelli fino a 3,7 kW. La detrazione del 50%: (i) spetta ai soggetti Irpef/Ires che possiedono o detengono l’immobile; (ii) va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro; (iii) deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.