Disciplina

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, ovvero con le diverse modalità previste dal regolamento di condominio. L’assemblea convocata per la revoca procede, altresì, alla nomina del nuovo amministratore. La revoca assembleare dell’amministratore può avvenire in qualsiasi tempo e non richiede la menzione o la sussistenza di una giusta causa.

Revoca tacita

La nomina di un nuovo amministratore non suppone la previa formale revoca dell’amministratore in carica, in quanto essa comporta tacitamente, ai sensi dell’art. 1724 c.c., la revoca di quello precedente.

Compenso, risarcimento e rimborsi  Non sussiste un diritto dell’amministratore all’irrevocabilità dell’incarico. Ove, tuttavia, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, sia stato previsto un importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l’attività svolta, se la revoca interviene prima della scadenza annuale dell’incarico, l’amministratore ha diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento dell’anticipata estinzione del rapporto revoca (art. 1725, comma 1, c.c.). All’amministratore anticipatamente revocato non spetta il pagamento dell’integrale compenso stabilito per la normale durata annuale dell’incarico, ma la minor somma da liquidare in proporzione al tempo di effettiva esecuzione del mandato. L’amministratore revocato dall’assemblea può poi conseguire il soddisfacimento dei crediti che gli sono attribuiti degli artt. 1719 e 1720 c.c.

Giusta causa

Ai fini della valutazione di sussistenza della giusta causa di risoluzione del mandato prima della scadenza naturale, ex art. 1725, comma 1, c.c., il giudice della cognizione ordinaria, adito dall’amministratore, può verificare se i motivi addotti dall’assemblea siano riconducibili ad una delle fattispecie di revoca giudiziale contemplate dal medesimo art. 1129 c.c.

Rapporti con la revoca giudiziale

Di regola, le cause che possono fondare un revoca giudiziale sono di tale gravità da legittimare anche uno solo dei condomini a rivolgersi al giudice, non dovendosi attendere sul punto una previa deliberazione dell’assemblea condominiale, e quindi neppure presupporre un’inerzia dell’organo collegiale. L’art. 1129 c.c. attribuisce perciò al condomino la possibilità di provocare la rimozione dell’amministratore, a prescindere dalla volontà degli altri condomini, senza prevedere alcun obbligo di sottoporre l’istanza di revoca al previo esame assembleare.

Nei casi in cui, però, siano emerse gravi irregolarità fiscali o risulti non aperto o utilizzato il conto corrente, intestato al condominio, su cui l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute e quelle erogate per conto del condominio, i condomini, anche individualmente, devono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, potendosi per tali inadempienze rivolgere all’autorità giudiziaria soltanto in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea. Ove poi sia accolta la domanda, il ricorrente ha titolo di rivalsa per le spese legali nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato (art. 1129, comma 11, c.c.). In questi due casi, pertanto, il legislatore ha voluto che il ricorso all’autorità giudiziaria rivesta un ruolo suppletivo e sussidiario, avendo il condomino l’onere di sottoporre pregiudizialmente l’istanza di revoca alla decisione dell’assemblea.

Ai condomini, in presenza degli inadempimenti gestori di cui all’art. 1129, comma 11, c.c., è dato di richiedere, anche singolarmente, la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. Se l’amministratore non esaudisce l’istanza del singolo condomino di convocare l’assemblea, diviene configurabile la diversa “grave irregolarità”, legittimante la revoca giudiziale dell’amministratore, ex art. 1129, comma 12, n. 1, c.c., costituita dal «ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore».

revoca assembleare dell’amministratore di supercondominio

Alla luce dell’art. 67, comma 3, disp. att. c.c., che, nei casi di cui all’articolo 1117-bis c.c., quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, prevede la nomina dell’amministratore di supercondominio da parte dell’assemblea dei rappresentanti dei condomìni, va riconosciuto allo stesso consesso anche il potere di revocarlo, in forza del principio del contrarius actus, ovvero del principio di normale simmetria tra potere di nomina e potere di revoca.