Fattispecie

A proposito della sanzione di cui all’art. 677 c.p., si sostiene che l’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone, derivante dalla minacciante rovina di parti comuni dell’edificio condominiale, incombe proprio sull’amministratore, il quale deve attivarsi, con la necessaria urgenza – avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1130, n. 3 e n. 4, e 1135, comma 2, c.c. – per l’eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione del principio del neminem laedere. Ciò non di meno, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di attivarsi rivive in via autonoma a carico dei singoli condomini (altrimenti tenuti per le sole parti di loro esclusiva proprietà) qualora, per indisponibilità delle somme occorrenti, per rifiuto dell’assemblea di contribuire alla costituzione del fondo spese o per altre cause accidentali, l’amministratore versi nell’impossibilità materiale di adoperarsi per rimuovere il pericolo di rovina ormai manifestatosi. Si deve, peraltro, osservare che l’art. 1135, comma 2, c.c. contempla una mera facoltà (e non un obbligo) dell’amministratore di ordinare lavori di manutenzione urgenti).

Sussiste, inoltre la responsabilità penale dell’amministratore, ex art. 650 c.p., in caso di inosservanza a provvedimenti dati dall’Autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene della collettività, ed inerenti alla disciplina dell’uso delle cose comuni.

Integra il reato di cui all’art. 388 c.p. la condotta dell’amministratore di un condominio che, nonostante il provvedimento del giudice civile di sospensione dell’efficacia di una delibera dell’assemblea condominiale di cui sia contestata nel merito la legittimità, proceda ugualmente all’esecuzione di una delibera successiva avente il medesimo oggetto, ancorché asseritamente emendata dei vizi originari, senza che sia stata disposta la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ove, peraltro, l’accertata responsabilità penale dell’amministratore rientri nell’ambito dell’attività gestoria, il condominio finisce per rispondere delle conseguenze civilistiche dell’illecito, ivi compreso il risarcimento del danno non patrimoniale. L’azione civile per il risarcimento del danno nei confronti del condominio, tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del fatto integrante una ipotesi di reato, è da ammettere pur in mancanza di un’identificazione precisa dell’autore medesimo, purché il reato possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il condominio stesso sia civilmente responsabile, quali l’amministratore, appunto, o il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie.

Integra, infine, il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio l’ex amministratore che, all’atto della cessazione della carica, non restituisca l’importo introitato a seguito di rendiconti nel corso della gestione.