L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

In altre parole, con l’azione revocatoria ordinaria, viene chiesta la revoca ad esempio di una donazione la quale costituendo atto diretto a frodare i creditori, impedisce loro o limita la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del donante.

Il creditore che agisce in revocatoria deve provare:

  1. La ragione creditoria: ossia il diritto di credito verso il debitore;
  2. L’eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di disposizione del debitore, quando tale atto comporti l’impossibilità o una maggiore difficoltà per il creditore di soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore;
  3. Il consiulium fraudis, ossia, se l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore e del terzo in caso di atto di disposizione a titolo oneroso (partecipatio fraudis) a pregiudicare la soddisfazione del credito.
  4. La scientia fraudis, ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione comportava alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti. In caso di atto di disposizione a titolo oneroso, il creditore deve fornire la prova della partecipazione alla dolosa preordinazione anche da parte del terzo acquirente (partecipatio fraudis).

Vediamo le motivazioni della Corte che hanno ritenuto sussistenti nella fattispecie in esame i presupposti legittimanti l’azione revocatoria.

Azione revocatoria: la prova delle ragioni creditorie del Condominio

Le ragioni creditorie del Condominio vanno provate mediante produzione documentale dalla quale risultino i versamenti effettuati dai condòmini nonché la situazione debitoria in cui, nonostante tali versamenti, versava il Condominio nel periodo in contestazione.

Nella specie, a fronte di tali produzioni, l’amministratore di contro non aveva documentato la situazione contabile condominiale, nonostante l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione ed a rendere il conto dell’amministrazione (art. 1130, nn. 8, 9 e 10 cod. civ.).