Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria rende improcedibile la domanda

Per il Tribunale di Ravenna, con Sentenza deposita in cancelleria in data 06/04/2017,  il mancato esperimento della mediazione “Ante Causam” nelle materie in cui questa è obbligatoria, provoca la improcedibilità del successivo giudizio.
La scelta operata dal legislatore è chiara nel sottrarre alla disponibilità delle parti la tempistica prevista per il suo svolgimento e non vale a sanare il vizio processuale l’eventuale avvio della mediazione in corso di causa.

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