Il condomino non può essere escluso dall’accesso al terrazzo in cui si trovano le antenne, in quanto parti comuni

Il condomino deve essere messo in condizioni di poter accedere al terrazzo su cui si trovano le antenne o l’androne dove si trovano i contatori, in quanto parti comuni dell’edificio destinate all’uso comune. L’unità di proprietà del singolo è parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale cui ineriscono i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa e tra le quali rientrano l’ingresso e la terrazza di copertura. Questi sono oggettivamente destinati all’uso comune come si desume dalla circostanza, specificata dalla sentenza impugnata, nell’androne condominiale si trovavano collocati i contatori dell’acqua e sul terrazzo dell’edificio, fino a due anni prima, vi era installata l’antenna televisiva appartenente al condomino.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23300

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