Il condomino non può essere escluso dall’accesso al terrazzo in cui si trovano le antenne, in quanto parti comuni

Il condomino deve essere messo in condizioni di poter accedere al terrazzo su cui si trovano le antenne o l’androne dove si trovano i contatori, in quanto parti comuni dell’edificio destinate all’uso comune. L’unità di proprietà del singolo è parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale cui ineriscono i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa e tra le quali rientrano l’ingresso e la terrazza di copertura. Questi sono oggettivamente destinati all’uso comune come si desume dalla circostanza, specificata dalla sentenza impugnata, nell’androne condominiale si trovavano collocati i contatori dell’acqua e sul terrazzo dell’edificio, fino a due anni prima, vi era installata l’antenna televisiva appartenente al condomino.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23300

Ultimi articoli

Contabilità e principi contabili con documenti finanziari, calcolatrice e bilancia simbolo di correttezza contabile

La contabilità condominiale e i principi contabili | Guida

Contabilità condominiale

Revoca giudiziale amministratore condominio con giudice, casa in miniatura e cartellina con la scritta "REVOCA".

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio

Amministratori

Assemblea condominiale in votazione per la revoca dell’amministratore con documenti, cartellina “REVOCA” e martelletto

Revoca assembleare dell’amministratore di condominio

Amministratori

Mediazione condominiale con amministratore e mediatore, autorizzazione assembleare e proposta di mediazione ex art. 71-quater c.c.

Mediazione e controversie condominiali

Mediazione

Legittimazione processuale passiva dell’amministratore di condominio con riferimento all’art. 1131 c.c. e ratifica assembleare

Legittimazione processuale passiva dell’amministratore

Amministratori