Polizza di assicurazione per la responsabilità dell’amministratore

Disciplina

L’art. 1129, comma 3, c.c., prevede che «l’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato», aggiungendo, al comma 4, che, allorché l’assemblea deliberi lavori straordinari, l’amministratore in carica è tenuto altresì, contestualmente all’inizio dei lavori, ad «adeguare i massimali della polizza», in misura non inferiore all’importo di spesa deliberato, e che, nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una «polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale» per l’intera attività da lui svolta, tale polizza va integrata con una dichiarazione dell’assicuratore che garantisca la copertura negli indicati massimali per lo specifico condominio.

Effetti della mancata presentazione

La mancata presentazione della polizza per la responsabilità civile, richiesta dall’assemblea, non è stata elevata dalla Riforma a motivo di nullità della nomina dell’amministratore, né a causa tipica di sua revoca, facendosi quindi comunque salva la regolare costituzione del rapporto di amministrazione. Il legislatore ha, piuttosto, disposto che l’assemblea possa «subordinare la nomina dell’amministratore» alla presentazione della polizza (art. 1129, comma 3, c.c.).

Si è in presenza, pertanto, della previsione di una prestazione contrattuale come condizione sospensiva della nomina dell’amministratore, potendo questa, per volontà dell’assemblea, non spiegare gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata, appunto, la condizione sospensiva stabilita. Solo stipulando il contratto di assicurazione, l’amministratore designato adempie il proprio obbligo e fa realizzare la condizione imposta. La polizza richiesta dall’assemblea, ai sensi del riformato art. 1129 c.c., non è, pertanto, un semplice contratto (concluso fra amministratore e società assicuratrice) a favore del terzo (condominio); essa appare un elemento della struttura della deliberazione di nomina, essendo questa subordinata alla copertura assicurativa, a diretto beneficio del gruppo dei condomini ed indiretta garanzia dell’amministratore dalla responsabilità civile.

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