Condomini: le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Cassazione penale nella sentenza del 15 ottobre 2013 n. 42347 torna a parlare di lavori in condominio e di responsabilità dell’amministratore individuando i casi in cui assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro.

Nella sentenza si afferma che l’amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e direzione dei lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio.
Nel caso di affidamento in appalto di questi lavori l’amministratore assume la posizione di committente ed è, come tale, tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica e controllo sull’idoneità tecnica dell’appaltatore e sulla sicurezza dei lavori (limitatamente alle situazioni di pericolo di agevole ed immediata percezione). È inoltre tenuto alla verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice.

L’amministratore condominiale non è pertanto automaticamente esonerato dall’osservanza delle norme di sicurezza, in quanto riveste il ruolo di committente e quindi tenuto a scegliere in modo corretto l’appaltatore o il prestatore d’opera e ad intervenire nel caso di situazioni di pericolo agevolmente percepibili.
Qualora ci sia concreta ingerenza nell’organizzazione dei lavori, deve direttamente osservare e far osservare le cautele antinfortunistiche.

La Corte afferma in più che l’amministratore condominiale sarebbe comunque sempre tenuto all’osservanza delle disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, a prescindere dal fatto che lo stesso sia qualificabile come datore di lavoro ai sensi della normativa antinfortunistica.
Spiega la Corte che, in realtà, la disposizione di cui all’art. 26 postula che il committente abbia la qualifica di datore di lavoro (la si ritiene infatti applicabile ai cd. “appalti interni”) per cui nel caso in cui tale presupposto non si verifichi sembra più corretto ritenere che sull’amministratore condominiale gravino i soli obblighi di carattere generale che caratterizzano, in tema di sicurezza, la posizione del committente e che pure la sentenza in commento ha evidenziato.

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