Locazione e prostituzione – Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 luglio 2016 – 1 marzo 2017, n. 10003

L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 3 n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa o altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, in quanto non è richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell’agente, ma è sufficiente che il locatore ceda l’immobile essendo a conoscenza dell’uso cui lo stesso sarà adibito

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