L’omessa manutenzione delle parti comuni – tra cui un lucernaio rotto che fa entrare acqua meteorica – può essere valutata (anche) come esimente per liberare il Condominio dalla responsabilità per “cose in custodia”, nel caso si elevi ad antecedente logico e giuridico dell’evento. Lo dice la Corte di Appello di Palermo con Sentenza nr 1162 pubblicata il 14 luglio 2021.

Il caso da cui prende origine la controversia discende da un rovinoso scivolone delle scale da parte di un condòmino, a causa dell’acqua entrata dalla copertura (costituita da un lucernaio) e dalla conseguente controversia intentata sia nei confronti del condominio che nei riguardi della rispetta assicurazione per responsabilità civile.

Al di là dell’evento in sé ciò che rileva nell’argomentazione offerta in comunicazione (in seno al provvedimento in commento) è il modo attraverso cui i giudici collegiali abbiano smarcato dalle conseguenti responsabilità oggettiva l’amministratore per la qualità rivestita (o meglio il condominio da questi rappresentato) dall’obbligazione risarcitoria.

A tal fine, è stato riferito che responsabilità di cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 codice civile sussiste sulla base di due presupposti: (i) il primo consiste in un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia o trabocchetto; (ii) il secondo rileva nell’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.

Ergo, nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha ritenuto “prevedibile” l’evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile”, tra cui “la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”.(a tal riguardo è stato richiamata letteralmente il contenuto della Cassazione civile 11952 del 2010; conforme tra le altre, Cass. n. 24428/2009).

Tra l’alto, in punto, è stata premiata la difesa mossa dal condominio, la quale aveva prodotto in giudizio l’archivio meteo della città di Palermo relativo al mese in cui era occorso il sinistro e dal quale risultava che la città era stata interessata da intense precipitazioni meteoriche. Tale circostanza  (secondo il ragionamento propinato) non poteva non essere conosciuta dal condòmino, che abitava al quinto ed ultimo piano dell’edifico condominiale, cioè proprio sotto il lucernaio ammalorato.