In tema di condominio, la ripartizione spese consumo acqua condominiale, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, in mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Seconda del 01/08/2014, n. 17557.