Con la sentenza n. 1451 del 23 gennaio 2014, la seconda sezione civile della Cassazione ha nuovamente chiarito, in tema di condominio, la differenza tra il lastrico solare e la terrazza a livello, specificando altresì i criteri per la ripartizione delle spese in caso di riparazione o ricostruzione degli stessi.
Il lastrico solare è la superficie piana posta sulla sommità dell’edificio condominiale con la funzione di copertura totale o parziale del medesimo.
Quando ha solo funzione di copertura, il lastrico è assimilabile al tetto e costituisce, a tutti gli effetti, un bene condominiale ex art. 1117 c.c..
Al contrario, qualora il lastrico sia calpestabile e vi sia consentito l’affaccio, si tratterà più propriamente di un terrazzo a livello.
In altre parole:
- il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell’edificio, di cui forma parte integrante sotto il profilo materiale e giuridico
- la terrazza a livello è invece destinata soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all’appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l’esterno.