E’ da escludere, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale – possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., una responsabilità’ oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità’ ordinaria per colpa, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. In una siffatta ipotesi, la responsabilità’ del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività’ di quest’ultimo.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 20 giugno 2017, n. 15176