È nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale addebita a singoli condomini le spese per il ripristino degli immobili danneggiati da infiltrazioni, in assenza di preventiva ammissione o accertamento di responsabilità della stessa in sede giudiziale.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 3845 del 5 settembre 2017.

Secondo i giudici milanesi, non spetta all’assemblea il potere di imputare a singoli condomini una determinata spesa o responsabilità. La relativa delibera, di conseguenza, deve ritenersi nulla, in quanto va ad incidere su diritti individuali dei proprietari.

Nel caso in esame, il Tribunale di Milano aveva dichiarato nulla la delibera assembleare limitatamente alle spese addebitate ai proprietari dei lastrici solari. Dagli atti era emerso, infatti, un addebito personale di responsabilità a carico dei due condomini di circa 6300 euro, a titolo di rimborso per i lavori che il condominio aveva dovuto eseguire per il ripristino di immobili sottostanti, a seguito di infiltrazioni.

I due condomini avevano sempre negato ogni addebito per cui, secondo il Tribunale, la delibera doveva considerarsi nulla in assenza di una ammissione di responsabilità e di un accertamento di responsabilità in sede giudiziale, “esulando dalle attribuzioni dell’assemblea il potere di imputare a singoli condomini una determinata spesa individuale e non potendosi individuare una sorta di autotutela dell’ente collettivo” (cfr. Cass. 10196/2013).

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, infatti, sia durante l’assemblea di condominio, sia con la successiva impugnazione della delibera, i condomini si sono fermamente opposti a qualsiasi addebito per le infiltrazioni degli appartamenti loro sottostanti. Di conseguenza, l’obbligo di spesa imposto a loro esclusivo carico dal condominio è stato assunto con delibera nulla

“L’obbligo risarcitorio in capo ai singoli condomini ed a favore di altri deve essere riconosciuto ovvero accertato giudizialmente, con la conseguenza che l’assemblea del condominio non può addebitare detto obbligo in capo ai condomini ritenuti responsabili, né imputare alcuna spesa, con ripartizione differente dal criterio di legge”.