Il custode non è responsabile per i danni da cose in custodia ai sensi dell’ art. 2051 c.c. in presenza di due elementi ovvero se la condotta della vittima sia stata colposa ed imprevedibile.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25837/17 depositata il 31 ottobre scorso.

Nel senso che i giudici hanno rilevato che, nel caso di danno determinato da una cosa custodia, si può escludere la responsabilità del custode se l’evento è da imputarsi ad un “caso fortuito”, dunque se esso sia stato imprevedibile da parte del custode. Per quanto riguarda la condotta della vittima, anche se imprevedibile, essa  non è necessariamente una condotta colposa; la valutazione di ciò va fatta considerando il soggetto danneggiato, e comparando la condotta tenuta da  quest’ultimo con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo l’art. 1176 c.c..