La delibera assembleare che dispone l’installazione dell’ascensore è illegittima se l’impianto restringe eccessivamente l’ampiezza delle scale, al punto da impedire il trasporto di mobili anche ad un solo condomino.

Per quanto la realizzazione dell’ascensore in un edificio condominiale possa rendere più comodo ed agevole l’uso dell’immobile e ne accresca il valore economico, non deve ridurre eccessivamente l’utilità che il singolo proprietario esclusivo ricavava in precedenza dal bene comune. È quanto precisato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 379 del 3 gennaio 2018.

Il caso. L’assemblea condominiale, con delibera del 2015, approvava l’esecuzione dei lavori per l’installazione di un ascensore nel condominio. Proponevano ricorso taluni condomini contestando l’illegittimità della delibera per il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 1136, comma 5, c.c., ed evidenziando che la realizzazione dell’ascensore avrebbe impedito agli inquilini del piano terra e del primo piano di utilizzare le scale per traslochi o urgenze.

Costituitosi in giudizio il condominio, lo stesso deduceva che: le maggioranze richieste erano quelle previste dall’art. 1102 c.c. dal momento che l’innovazione era destinata a ricadere unicamente su alcuni condomini; la scelta della ditta che si sarebbe occupata dell’installazione dell’impianto era stata votata all’unanimità dei presenti, poiché gli attori si erano volontariamente allontanati dall’assemblea.

Con ordinanza del 2016 veniva sospesa l’esecutività della delibera limitatamente al punto concernente l’installazione dell’ascensore.

La decisione. Il Tribunale di Roma, con sentenza 3 gennaio 2018, n. 379, ha annullato la delibera di approvazione dei lavori per l’installazione dell’ascensore, condannando il condominio al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di merito si è concentrato sulla questione della legittimità dell’opera rispetto alla struttura ed alle dimensioni dell’edificio, ritenendola assorbente rispetto a quella del raggiungimento delle maggioranze, in virtù del principio della c.d. “ragione liquida”.

In particolare, si è focalizzato sulla problematica principale concernente la riduzione dell’ampiezza delle scale a 80 cm derivante dall’eventuale installazione dell’ascensore. Tale impatto è stato considerato “penalizzante” per tutti i condomini, a causa dell’andamento circolare delle scale, e “altamente penalizzante” per i condomini attori che, nell’ipotesi di trasloco, in nessun caso potrebbero beneficiare di uno spazio superiore agli 80 cm.

A tal riguardo, un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha evidenziato che “la condizione di inservibilità del bene comune all’uso o al godimento anche di un solo condomino … è riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedente ricavava dal bene” (Cass. Civ., n. 20639/2015).

Nell’ipotesi in esame, l’installazione dell’ascensore è destinata ad arrecare un disagio eccessivo ai condomini attori e nei termini deliberati il progetto deve considerarsi illegittimo in quanto lesivo dei diritti soggettivi.