Il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato.
Il perfezionamento della truffa è legato al verificarsi del danno patrimoniale per la vittima e dell’ingiusto profitto per l’agente e si verifica nel momento in cui queste evenienze vengano entrambe a esistenza o, in caso di mancata contestualità, in coincidenza con l’avverarsi dell’ultima componente. Dunque la truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene in cui si sostanzia il danno del raggirato e il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente
Una volta esclusa la contestata recidiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., atteso che lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’ Appello di Brescia per la rideterminazione della pena relativa al delitto di appropriazione indebita.