Le mediazioni fatturate dalla Camera di commercio, quale ente di mediazione, nei confronti di un condominio sono soggette a ritenuta di acconto del 4 per cento?

La risposta è affermativa.

In base all’articolo 25-ter del Dpr 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il condominio, già sostituto d’imposta a norma dell’articolo 23, comma 1, del Dpr 600 citato, deve operare una ritenuta sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi. Tenuto conto che la fattura emessa dalla Camera di commercio per mediazioni va intestata alle parti interessate dalla procedura di mediazione (risoluzione 331350 del 13 giugno 1981), a tal fine è prima di tutto necessario che il condominio risulti costituito nella mediazione. La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi:1) nell’esercizio di impresa;2) nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali. Sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio. Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, come i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a un contratto di servizio di energia (circolare 7/E del 7 febbraio 2007).La ritenuta del 4% dev’essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La medesima ritenuta del 4% non si applica: a) sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene; b) sui corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20 per cento; c) sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal Dl 78/2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8 per cento).