Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 giugno 2023, n. 6376, ha chiarito che appartiene alla cognizione del giudice del lavoro la controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio dell’immobile proposta da un condominio nei confronti di un proprio ex dipendente con mansioni di portiere dello stabile.

La vicenda

Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Roma trae origine dalla lite intervenuta tra un condominio ed il portiere alle sue dipendenze il quale, a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile, aveva rassegnato le proprie dimissioni. Nella specie, il condominio aveva invitato l’ex dipendente, con apposita delibera assembleare, a lasciare l’immobile di proprietà condominiale in uso al medesimo con la richiesta di liberare altresì le aree del terrazzo condominiale dai beni di sua proprietà ivi presenti. Dinanzi all’inottemperanza dell’ex portiere, il condominio chiedeva all’Autorità giudiziaria di accertare e dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il convenuto e, per l’effetto, di accertare e dichiarare la cessazione del diritto del medesimo di godere dell’immobile concessogli a titolo gratuito quale alloggio del portiere, convalidando lo sfratto intimato; infine, chiedeva di condannare lo stesso all’immediato rilascio dell’immobile nonché alla liberazione dal terrazzo condominiale da tutti i beni presenti.

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma ha correttamente statuito che la controversia rimessa alla sua attenzione appartiene alla cognizione del giudice del lavoro trattandosi di questione relativa al rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. intercorso tra condominio e portiere (sul punto, in dottrina, si rinvia a A. Scarpa, Il rapporto di lavoro tra condominio e portiere, in Immobili e proprietà, 2018, 4, 217).

Infatti, la domanda di rilascio dell’immobile proposta da un condominio nei confronti di un proprio ex dipendente altro non è che l’effetto dell’accertamento dell’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, presupposto indispensabile della richiesta di rilascio (cfr. Cass.  2 dicembre 1988, n. 6544; Cass. 9 maggio 1987, n. 4301). Invero, il godimento dell’immobile, lungi dall’integrare un autonomo rapporto di locazione, costituisce un parziale corrispettivo della prestazione lavorativa cui risulta funzionalmente collegato (cfr. Cass., 30 ottobre 2012, n. 18649. In dottrina, v. A. Scarpa, Il servizio di portierato, in Immobili e proprietà, 2010, 2, 91).

In tale contesto, l’utilizzazione dell’alloggio rappresenta una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, segue le sorti del contratto cui accede. Conseguentemente, essendo a questo funzionalmente collegato, alla cessazione del rapporto di lavoro segue l’obbligo di rilascio dell’immobile medesimo (Tribunale Milano 6 dicembre 2016). Tali conclusioni risultano confermate dalla norma contenuta nell’art. 659 c.p.c. secondo cui, ove il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto […] può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa. Tale norma è stata interpretata dalla dottrina estensivamente tanto da ricomprendere anche il recesso di una delle parti e, pertanto, sia l’ipotesi di dimissioni del prestatore d’opera sia il licenziamento intimato dal datore di lavoro (in dottrina, v. R. Frasca, Il procedimento di convalida di sfratto, Torino, 2001, 101).

Il Tribunale di Roma ha quindi stabilito che il godimento dell’alloggio condominiale, all’esito della cessazione del rapporto di lavoro, risultava privo di alcuna giustificazione causale e ha così ordinato al convenuto il rilascio immediato dell’alloggio oltre all’immediata liberazione del terrazzo condominiale dai beni e dalle strutture di proprietà dell’ex portiere lì presenti.