Nel caso di contratto di locazione ad uso abitativo “libero”, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, salvo diversa pattuizione, le spese relative alle riparazioni di “piccola manutenzione” spettano all’inquilino. In senso conforme l’art. 1576, comma 1, del Codice civile dispone che «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore».
Le spese per la sostituzione della valvola che consente l’erogazione dell’acqua nel singolo appartamento, salvo patto contrario, è da considerarsi come un intervento di piccola manutenzione e conseguenzialmente deve essere a carico dell’inquilino.