Approvazione dei rendiconti – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 febbraio – 31 marzo 2017, n. 8521

Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, cosicché va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti

Ultimi articoli

Contabilità e principi contabili con documenti finanziari, calcolatrice e bilancia simbolo di correttezza contabile

La contabilità condominiale e i principi contabili | Guida

Contabilità condominiale

Revoca giudiziale amministratore condominio con giudice, casa in miniatura e cartellina con la scritta "REVOCA".

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio

Amministratori

Assemblea condominiale in votazione per la revoca dell’amministratore con documenti, cartellina “REVOCA” e martelletto

Revoca assembleare dell’amministratore di condominio

Amministratori

Mediazione condominiale con amministratore e mediatore, autorizzazione assembleare e proposta di mediazione ex art. 71-quater c.c.

Mediazione e controversie condominiali

Mediazione

Legittimazione processuale passiva dell’amministratore di condominio con riferimento all’art. 1131 c.c. e ratifica assembleare

Legittimazione processuale passiva dell’amministratore

Amministratori