DIRITTO D’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE

Caio ha stipulato con Mario, proprietario di una delle unità immobiliari situate nel fabbricato condominiale, un contratto di locazione, tempestivamente denunciato da quest’ultimo a Tizio, amministratore condominiale, il quale ha regolarmente provveduto alle prescritte annotazioni nel registro dell’anagrafe condominiale ai sensi dell’art. 1130 comma 1 n 6 c.c.
Caio, in veste di conduttore, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 1130 bis del c.c., – disposizione che consente non solo ai condomini ma anche ai “titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari” di “..prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese..”  invia all’amministratore una richiesta volta ad ottenere informazioni relative alla gestione condominiale. In particolare, Caio chiede di poter visionare ed estrarre copia della documentazione relativa ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nello stabile. Come deve comportarsi Tizio?

L’amministratore Tizio deve opporre il suo rifiuto motivando le ragioni del suo diniego. Infatti, se è vero che la norma richiamata da Caio può interpretarsi anche nel senso di consentire un diretto rapporto tra conduttore ed amministratore condominiale, legittimando il primo a rivolgersi al secondo, senza la necessaria mediazione del locatore, al fine di ottenere informazioni relative alla gestione condominiale, è altrettanto vero che la richiesta, in cui si concreta l’esercizio del diritto in questione, può avere ad oggetto soltanto la documentazione inerente alle spese che il conduttore medesimo è tenuto a rimborsare al locatore. Trattandosi di spese di manutenzione straordinaria, mancando in radice il presupposto del rimborso al locatore, Caio non ha titolo, in quanto sprovvisto di un interesse meritevole di tutela, a prendere visione dei documenti e ad estrarne copia sia pure a proprie spese.

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