L’art. 1123 cc prevede la regola generale della ripartizione in misura proporzionale al valore della proprietà, salvo diversa pattuizione, e, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
Il ricorso deduce che va applicato il II comma e non il I dell’art. 1123 c.c. perché trattasi di opere destinate a servire i condomini in misura diversa e che, nella fattispecie, il posto auto interessa solo i condomini proprietari di automobili.
È pacifico che è, nulla, anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese (Cass. 23.3.2016 n. 5814) e che costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 II cc l’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all’interno di un’area condominiale, in quanto determina una limitazione all’uso ed al godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (Cass. 27.5.2016 n. 11034) ma proprio la sentenza delle S.U. richiamata in sentenza consente di distinguere tra delibere nulle ed annullabili.