Ai sensi dell’articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4 e articolo 1131 c.c. l’amministratore del condominio e’ legittimato, senza la necessita’ di una specifica deliberazione assembleare ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto e’ diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella concreta ipotesi per cui e’ giudizio che ha visto l’amministratore del condominio ricorrente (anche al di la’ dell’aspetto della norma regolamentare su cui pure si e’ discusso in corso di causa) agire per la rimozione della struttura di parte contro ricorrente limitante la corretta usufruizione del comune cavedio.