La costruzione di un’opera da parte di un comproprietario su beni comuni non e’ disciplinata dalle norme sull’accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l’effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l’opera e’ illegittima (v. Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 24/01/2011 (Rv. 615966; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4901 del 11/03/2015 Rv. 634555; Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 27/03/2007 Rv. 596277). Ne deriva che la canna fumaria non deve essere rimossa dal Condominio, in qualità di custode.