La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 27509 del 30 dicembre 2016 ha stabilito che non possono essere addebitate al condomino moroso tutte le spese anticipate per il recupero stabilendo che non si possono addebitare ad un condomino seppur moroso, per intero, le spese di giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in assenza di un esplicito provvedimento giurisdizionale. Difatti in tali rapporti vige la regola dell’articolo 1123 c.c. che definisce la ripartizione delle stesse in base al principio della proporzionalità e non dell’intero in carico al medesimo. Nella pronuncia la Cassazione ha annullato, con tale provvedimento, la delibera assembleare che addebitava al condomino le spese di giudizio. Nello specifico l’addebito alle spese è consentito solamente nel caso di soccombenza del condomino e non nella situazione di vacanza della sentenza che definisce la questione. Il punto di diritto è che non si negano le spese da pagare, ma si nega l’anticipazione di questo pagamento, in assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale, che confermerebbe ciò.