In un appartamento di circa 80 metri quadrati, i proprietari detengono due cani rottweiler. Quando li incontro nel vano scala, nutro sempre timore; le scale, infatti, sono alquanto strette e spesso i cani – al guinzaglio, ma privi di museruola – si avvicinano per annusarmi. Vorrei sapere se è lecita, in mancanza di qualsiasi riferimento nel regolamento condominiale, la detenzione di due grossi cani in condominio e se questi possono transitare nella parti comuni senza museruola.
Nei luoghi aperti al pubblico (e le parti comuni dell’edificio condominiale possono considerarsi tali), i cani devono essere tenuti al guinzaglio corto (massimo un metro e mezzo) e chi li conduce deve avere a portata di mano una museruola, che va applicata in presenza di rischio per l’incolumità delle persone o su richiesta dell’autorità competente (ordinanza del ministero della Salute del 6 settembre 2013, n. 209).La circostanza che il cane “annusi” il condomino incontrato per le scale non comporta di per sé una situazione di pericolo. La sensibilità del condomino e l’eventuale aggressività del cane, però, sono di certo elementi che possono rendere piuttosto sgradevole la situazione. Il condomino intimorito dal cane, dunque, potrebbe chiedere al detentore di applicare la museruola per lo stretto tempo necessario, motivando la richiesta con la propria situazione di agitazione. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere sistematicamente ignorata, si può segnalare l’accaduto alla polizia locale.Si evidenzia inoltre che, anche qualora il regolamento di condominio vietasse di detenere animali domestici, il divieto sarebbe nullo e quindi improduttivo di effetti (articolo 1138, comma quinto, del Codice civile).Infine, non c’è ragione di ritenere che si possa tenere un solo animale per appartamento. Peraltro, il numero dei cani di grossa taglia non sembra esorbitante in relazione alle dimensioni dell’appartamento, circostanza rilevante se la questione attenesse al benessere degli animali.